(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, posto che il condominio stesso si configura come ente di gestione sfornito di personalitā giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltā di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che l'intervento dei condomini in una causa iniziata dall'amministratore realizza un'ipotesi di intervento della parte, che č ammissibile anche quando l'azione sia stata (in ipotesi) irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell'amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato (Nella specie, si trattava di intervento in giudizio di condomini che avevano fatto propria la domanda riconvenzionale giā proposta dall'amministratore del condominio per la revisione delle tabelle millesimali; la S.C., nell'enunciare il principio anzidetto, ha ritenuto, pertanto, di poter prescindere dall'esame diretto della questione preliminare sulla legittimazione o meno dell'amministratore a richiedere la revisione della tabella millesimale asseritamente inficiata da errore).