(massima n. 1)
Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il terzo può far valere in giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'intervento del terzo poiché, mentre il giudizio tra le parti originarie aveva ad oggetto il contratto autonomo di garanzia, l'interventore aveva spiegato domande aventi ad oggetto il rapporto principale di appalto).