(massima n. 1)
La valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilitą del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilitą di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'interesse ad agire di cittadini italiani dipendenti di societą statunitense controllata da impresa italiana al fine di ottenere il trattamento previdenziale italiano pur non avendo essi svolto una comparazione tra il vantaggio perseguito e le utilitą derivanti dal sistema previdenziale statunitense e delle forme assicurative private attivate dal datore di lavoro).