(massima n. 1)
La sussistenza di responsabilitā aggravata ex art. 96 c.p.c., per la proposizione di un regolamento di giurisdizione in funzione di espediente meramente dilatorio, va affermata anche con riguardo al contenzioso concernente le elezioni amministrative quando si disconosca la spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa, pur avendo essa ad oggetto situazioni di interesse legittimo, in quanto il cittadino elettore che impugni il risultato delle elezioni stesse sia direttamente, sia intervenendo ad adiuvandum nel giudizio da altri proposto e subisca un ritardo della decisione a causa del detto espediente, č titolare di un diritto soggettivo al risarcimento del danno prodotto da tale ritardo e non bisognevole di specifica dimostrazione, ma desumibile da nozioni di comune esperienza.