(massima n. 1)
La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. può essere emessa anche dalle sezioni unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a carico di chi abbia proposto la relativa istanza con la consapevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità (derivante, nella specie, dalla prospettazione di questioni che la costante giurisprudenza esclude che possano essere dedotte con il regolamento preventivo di giurisdizione, per attenere al merito o comunque alle modalità di esercizio della giurisdizione spettante al giudice adito). Ai fini della quantificazione del danno peraltro non è necessario che la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal ricorso, tenendo conto che la Corte di cassazione, che ha facoltà di desumere detto danno da nozioni di comune esperienza, può far riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sè per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, neppure compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto fra parte e cliente.