(massima n. 1)
Poiché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. può essere formulata esclusivamente, sia per l'an che per il quantum, innanzi al giudice investito del procedimento per il quale si pretende dedurre tale responsabilità e poiché la proposizione di detta domanda non importa alcuna alterazione dell'oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione.