(massima n. 1)
La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilitā aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. puō essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio e non č soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., tutelando un diritto che, siccome conseguenza della situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, č strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio e, come tale, non č esercitabile in via di azione autonoma.