(massima n. 1)
Il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di una misura cautelare č dovuto al danneggiato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. soltanto nel caso in cui il giudice accerti l'inesistenza del diritto in base al quale č stato eseguito il provvedimento, di guisa che non č sufficiente l'accertamento ex post della mancanza del solo periculum in mora, ove risulti positivamente accertato il fumus bonis iuris.