(massima n. 1)
L'iscrizione di ipoteca in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., ove venga accertata l'inesistenza del diritto di credito fatto valere in sede di giudizio di opposizione, in concorso con l'elemento soggettivo del difetto della normale prudenza, mentre, ove il giudice dell'opposizione accerti che la clausola di provvisoria esecuzione non poteva essere concessa per mancanza del periculum in mora e l'ipoteca essere iscritta, è configurabile la responsabilità aggravata a norma dell'art. 96, primo comma, c.p.c., in concorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, e a prescindere dall'esistenza del credito.