(massima n. 1)
La domanda ex art. 96, secondo comma, c.p.c., in relazione a provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio di primo grado deve essere proposta in detto grado di giudizio, dovendosi al fine della valutazione della tempestivitā della stessa avere riguardo al momento del fatto generativo del danno (cioč al momento in cui il comportamento asseritamente dannoso č stato posto in essere) e non a quello, successivo, dell'accertamento della inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento č stato richiesto, adottato e posto in esecuzione.