(massima n. 1)
Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo, una responsabilità processuale a norma dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave.