(massima n. 1)
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ancorché proposta in via riconvenzionale dal convenuto nella causa di merito, cui è relativa, non è idonea a determinare uno spostamento di competenza ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., in quanto deve essere necessariamente proposta avanti allo stesso giudice che decide la causa nel merito, il quale è funzionalmente competente a conoscerla. Inoltre, ove vertasi nell'ipotesi di procedimento pendente innanzi al giudice di pace e questi, per i limiti di valore della controversia debba emettere una pronuncia secondo equità, la domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 96 c.p.c. non può influire neppure sui criteri della decisione e non può - quindi - finire per imporre al giudice di seguire le norme del diritto.