(massima n. 1)
La domanda di risarcimento del danno riconducibile ad una responsabilità processuale aggravata inerente ad un procedimento dinanzi ad un giudice amministrativo non può essere proposta avanti al giudice ordinario, perché non attiene a questione patrimoniale consequenziale alla pronuncia circa la legittimità dell'atto o del provvedimento avanti a quel giudice impugnato. Detta domanda è conoscibile solo dallo stesso giudice amministrativo nell'ambito della controversia in relazione alla quale si assumono verificati gli estremi della suddetta responsabilità, spettando a detto giudice la statuizione sull'ammissibilità di quella domanda nel contenzioso amministrativo e sull'eventuale questione di legittimità costituzionale che potrebbe configurarsi per la mancanza di una previsione analoga all'art. 96 c.p.c., con riferimento a quel contenzioso (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una fattispecie in cui taluno aveva convenuto in giudizio, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, il soggetto che aveva a suo dire arbitrariamente intentato contro di lui un giudizio avanti al Tar, ottenendo la sospensione e quindi una decisione di annullamento di una licenza edilizia, poi riformata dal Consiglio di Stato, che aveva pure respinto un ricorso per revocazione).