(massima n. 1)
L'azione di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine; ne consegue che competente a decidere sull'"an" e sul "quantum" della relativa domanda, qualora riguardi l'instaurazione illegittima di un procedimento di esecuzione forzata, è il giudice dell'opposizione alla stessa.