(massima n. 1)
Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c. (quale norma speciale rispetto all'art. 2043 c.c.), dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul "quantum"; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il "quantum", che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio.