(massima n. 1)
Le condanne alle spese ed al risarcimento dei danni per responsabilitą processuale aggravata, ai sensi, rispettivamente, degli artt.91 e 96 c.p.c., integrando pronunce accessorie e conseguenziali alla decisione della causa, presuppongono che nei confronti della parte soccombente siano state proposte ed accolte domande, eccezioni o difese, processuali o di merito. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la nullitą della citazione in giudizio di un terzo nei cui confronti era stato chiesto il rimborso delle spese di giudizio e il risarcimento per responsabilitą aggravata senza che fosse stata avanzata nei suoi confronti alcuna domanda).