(massima n. 1)
L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prevede la possibilitą di compensare le spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione ed all'esiguitą della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell'attivitą valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l'importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonché della regola generale dell'art. 91 cod. proc. civ.