(massima n. 1)
In tema di responsabilitą disciplinare dell'avvocato, il dovere di probitą, dignitą e decoro, sancito dall'art. 6 del codice deontologico forense, ha riscontro nell'art. 88 cod. proc. civ., che non solo sancisce il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtą e probitą, ma impone al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all'autoritą disciplinare. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la condanna disciplinare inflitta ad un avvocato che aveva notificato atti di precetto per somme gią incassate dall'assistito).