(massima n. 1)
In tema di rappresentanza sostanziale nel processo, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale in caso di domanda di pagamento proposta dall'unico procuratore speciale di una societą in liquidazione e del commissario liquidatore del concordato preventivo della medesima societą, verificandosi, in tal caso, una convergenza e non gią una incompatibilitą, anche solo potenziale, di interessi tra rappresentante e rappresentato, che sola ne giustifica la nomina ai sensi dell'art. 78 c.p.c.