(massima n. 1)
E' inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata), che č assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali č proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi.