(massima n. 1)
Eccepita l'incompetenza per territorio e per materia del giudice adģto, allorchč esso declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche la competenza per materia del giudice "ad quem" in mancanza di proposizione, sul punto, dell'istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la possibilitą del giudice della riassunzione di sollevare regolamento d'ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame riconducibile alla competenza, per materia o per territorio inderogabile, di altro giudice, mentre, per contro, resta preclusa alla parte la facoltą di impugnare con regolamento di competenza l'eventuale affermazione della propria competenza da parte del giudice della riassunzione. (Principio enunciato con riferimento al caso in cui la declinatoria di incompetenza per territorio sia stata fatta da un tribunale adģto ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. ed il giudice della riassunzione provveda ai sensi dell'art. 702 ter, terzo comma, cod. proc. civ.).