(massima n. 1)
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello "ad quem", per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento richiesto d'ufficio dal secondo giudice, per il quale la deroga alla competenza per territorio fuori dai casi ex art. 28 cod. proc. civ. richiedeva l'espressa sottoscrizione delle parti ex art. 1341 e 1342 cod. civ.).