(massima n. 1)
Decisione nel merito, preclusiva, a norma dell'art. 41 primo comma c.p.c., del regolamento preventivo di giurisdizione, č quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volontā di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, sia pure con riferimento solo ad alcuni capi della domanda, ovvero quella che risolva questioni preliminari attinenti al merito o questioni pregiudiziali, come la sentenza che pronuncia sulla irricevibilitā della domanda per tardivitā, in quanto la decadenza per inosservanza del termine implica non solo impossibilitā per il giudice adito di pronunciarsi sul merito della lite, ma anche e soprattutto la definitiva sistemazione del rapporto sostanziale nei termini in cui č stato costituito del provvedimento impugnato, per modo che su tale rapporto non č pių possibile alcun intervento della giurisdizione.