(massima n. 1)
L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che la causa, introitata per la decisione del merito, venga rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, non potendo trovare applicazione in tal caso il principio per cui il regolamento di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, atteso che l'anticipazione a tale momento della preclusione (testualmente fissata dalla legge con riferimento a quello della decisione) trova ragion d'essere nel fatto che esso segna l'inizio dell'iter dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all'attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza, e nella conseguente impossibilità che dopo tale momento il regolamento preventivo possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo; laddove qualora la fase così apertasi si concluda con una decisione non conforme alla previsione normativa dell'art. 41 (in quanto, come nella specie, per un verso di carattere processuale, siccome relativa a diniego di sospensione del procedimento, e per altro verso di carattere cautelare, in quanto resa su reclamo avverso provvedimento di sequestro conservativo) viene meno la stretta correlazione fra il trattenimento in decisione e la decisione stessa e quindi la ragione di quella anticipazione, onde in tale ipotesi il momento preclusivo del regolamento preventivo deve individuarsi nel termine della ulteriore udienza di discussione fissata a seguito dell'esaurimento della fase istruttoria riapertasi.