(massima n. 1)
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (anche soltanto) limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, e non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione. (Nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l'attore aveva introdotto il nuovo giudizio presso il giudice amministrativo, dinanzi al quale il convenuto proponeva, a sua volta, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C. che ha, conseguentemente, enunciato il principio di diritto di cui in massima).