(massima n. 1)
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41, primo comma, c.p.c. č operante solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, mentre non opera in ipotesi di sentenza pronunciata dal giudice starniero, la quale fa scattare meccanismi di raccordo affidati al altri istituti.