(massima n. 1)
Il regolamento preventivo di giurisdizione č esperibile fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di merito, nello stesso o anche in altro giudizio tra le parti vertente sulla medesima questione sostanziale, ed č quindi inammissibile il regolamento promosso in una causa avente ad oggetto la determinazione del prezzo di affrancazione di un bene concesso in enfiteusi dopo che, tra le medesime parti, era stata definita la causa per la determinazione del relativo canone.