(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di merito per incompletezza del contraddittorio; poiché, infatti, l'art. 41 c.p.c. consente tale regolamento finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, non rileva che in sede di rinvio siano stati chiamati in causa altri soggetti, poiché la pronuncia cassata è pur sempre una pronuncia di merito.