(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento di giurisdizione č inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, allorché, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il giudice amministrativo abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di primo grado. (Nel caso di specie il giudice aveva dichiarato il ricorso improcedibile ed inammissibile, anche respingendo nel merito).