(massima n. 1)
La preclusione all'esperibilitą del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione notificato lo stesso giorno in cui il giudice di merito aveva trattenuto la causa per la decisione per decidere sull'eccezione di difetto di giurisdizione).