(massima n. 1)
La sospensione del giudizio per effetto di rimessione alla Corte di giustizia della CEE, ex art. 177 del Trattato di Roma, di una questione interpretativa di norme comunitarie, non preclude la proponibilitą del regolamento di giurisdizione, poiché non esclude la pendenza del processo e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quel giudizio, non č di ostacolo al promovimento di un'autonoma fase processuale, diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.