(massima n. 1)
La notificazione della domanda giudiziale determina la pendenza della lite. Dopo tale notificazione, pertanto, č proponibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 41 c.p.c., restando a detto fine irrilevante che non sia ancora avvenuta la costituzione delle parti nel giudizio di merito.