(massima n. 1)
Il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere richiesto dopo che sia stata resa una decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell'ulteriore corso del giudizio nel grado. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento proposto ex art. 41 c.p.c. in un giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, sezione regionale, dopo che tale giudice, nel contraddittorio della parte e decidendo sulla questione di giurisdizione da essa sollevata, si era pronunciato in modo espresso su di essa, in motivazione e in dispositivo, con provvedimento, sottoscritto da presidente e relatore, avente natura di sentenza ex art. 279 c.p.c.).