(massima n. 1)
Con riguardo a pretesa creditoria nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si verifica una situazione d'improponibilitą, o, se proposta, d'improseguibilitą, della domanda, fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, non di difetto temporaneo di giurisdizione, trattandosi di un differimento che investe l'esercizio del potere giurisdizionale, non la sua spettanza, con la conseguenza che le questioni attinenti all'osservanza dell'indicato divieto non sono deducibili con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.