(massima n. 1)
La questione del difetto di giurisdizione degli arbitri, per essere la domanda devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non è proponibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, né in corso di giudizio arbitrale, atteso che tale regolamento postula un procedimento davanti agli organi giurisdizionali dello Stato, né in pendenza dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, tenuto conto che il lodo stesso, dopo il decreto di esecutività del pretore, integra un provvedimento giurisdizionale, e detta impugnazione per nullità configura una fase di secondo grado del processo, sia pure limitata alla denuncia di determinati vizi, sicché l'esperibilità del regolamento trova ostacolo nell'esistenza di una decisione nel merito in primo grado.