(massima n. 1)
L'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale ai sensi della Convenzione di New York del 1958, non richiede l'adozione di formule sacramentali né la proposizione di un'espressa istanza di rinvio delle parti all'arbitrato, essendo implicita, nell'eccezione con cui si invoca l'applicazione di una clausola compromissoria, la richiesta di rinvio all'arbitrato, che il giudice adotta quale automatica conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione