(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero, determinandosi in tal caso l'insorgere di una questione, non già di giurisidizione (posto, che il dictum arbitrale è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisidizionali), ma di merito, inerente all'accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l'arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisidzione, sia essa italiana o straniera.