(massima n. 1)
Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l'improponibilitā della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, č demandato agli arbitri lo svolgimento di una attivitā negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l'esercizio di una funzione giurisdizionale.