(massima n. 1)
Il principio dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitro estero (e ciò sul rilievo dell'insorgenza, in tal caso di una questione, non già di giurisdizione, ma di merito), opera anche nel sistema risultante dalla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, atteso che l'art. II, terzo comma, di detta Convenzione non impone che il rinvio agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria di giurisdizione, ma rimette agli ordinamenti degli Stati contraenti il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa, così consentendo che la questione sulla validità ed operatività della clausola arbitrale sia considerata dall'ordinamento processuale interno come attinente alla proponibilità della domanda, e non alla giurisdizione; detta norma convenzionale, d'altra parte, attribuendo a qualunque giudice adito il potere-dovere di verificare, in via assolutamente preliminare, la validità e l'operatività della clausola, esclude altresì che possa porsi un problema di giurisdizione del giudice italiano adito, rispetto al giudice straniero, a conoscere di detta questione.