(massima n. 1)
Nel procedimento per convalida di sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., i provvedimenti resi dal pretore nella fase preliminare, in quanto di carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito, e, pertanto, non ostano alla proponibilitą del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c.