(massima n. 1)
Le norme che disciplinano le diverse forme in cui può essere attuata l'espropriazione forzata mobiliare e stabiliscono le regole per la distribuzione della somma ricavata nel caso di intervento di altri creditori nel processo esecutivo sono norme che regolano l'esercizio della giurisdizione e, quindi, la presuppongono. Conseguentemente, non può essere prospettata come questione di (difetto assoluto di) giurisdizione l'asserita inosservanza di tali norme da parte del giudice dell'esecuzione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione del processo di espropriazione: tale asserita inosservanza non può perciò essere fatta valere mediante il regolamento preventivo di giurisdizione, bensì nelle forme previste dalla legge e cioè con le opposizioni previste per la contestazione della regolarità degli atti del processo, ovvero, come nel caso dell'opposizione in sede di distribuzione della somma ricavata, della legittimità di un singolo atto di esso. (Nella specie era stata chiesta, con regolamento, la dichiarazione di improponibilità assoluta della domanda per essere stata fatta valere la pretesa esecutiva, da parte del creditore procedente, nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore invece che in quelle che si affermavano applicabili, dell'espropriazione presso terzi).