(massima n. 1)
Il pubblico dipendente che abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio credito per stipendi ed accessori, quali gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego, può, in concorrenza col giudizio di ottemperanza per l'emanazione del titolo di spesa, procedere, per la realizzazione coattiva del credito fatto valere, ad esecuzione forzata, destinata a svolgersi davanti al giudice ordinario, senza che la questione — proponibile con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. — dell'esistenza o meno del titolo esecutivo ovvero della carenza dei requisiti di liquidità o esigibilità del credito si ponga come questione di giurisdizione denunciabile col rimedio del regolamento ex art. 41 c.p.c., essendo la giurisdizione stessa attribuita sempre al giudice ordinario nell'esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque sia l'origine di tali crediti, salve soltanto le eccezioni espressamente previste dalla legge, come nel caso delle imposte.