(massima n. 1)
A seguito della formulazione dell'art. 367 c.p.c., così come introdotta dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione, rispetto al quale soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio, mentre nel processo esecutivo esiste solo un giudice dell'esecuzione. Conseguentemente, neppure nei giudizi di opposizione che si inseriscono nel corso dell'esecuzione risulta ammissibile il suddetto regolamento giacché la decisione che può essere chiesta con l'istanza atterrebbe, in astratto, solo alla giurisdizione a conoscere dell'opposizione, che, peraltro, non può che spettare al giudice ordinario una volta che il processo esecutivo sia iniziato dinanzi a lui.