(massima n. 1)
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, avente ad oggetto esclusivamente le questioni attinenti alla giurisdizione, o le questioni che sono in funzione di essa (ivi compresa la ammissibilitą del regolamento medesimo), non possono essere dedotti vizi attinenti alla costituzione del contraddittorio davanti al giudice a quo (nella specie, nullitą della procura alla lite rilasciata dall'attore all'estero per difetto di legalizzazione), il cui esame spetta a detto giudice, salvo che si verta in tema di inesistenza del contraddittorio stesso, rilevabile prima facie, difettando, in tal caso, il presupposto per l'esperibilitą del regolamento, cioč la pendenza di un processo.