(massima n. 1)
Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato effetto alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 č, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, inammissibile ove proposto in una controversia fra privati per far valere l'improponibilitā della domanda sotto il profilo della carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento proposto da una loggia massonica nella causa di impugnazione di delibera di espulsione di un associato, deducendosi essere stata questa adottata a seguito di apposito procedimento previsto da norme statutarie, liberamente accettate al momento dell'adesione all'associazione e di contenuto incompatibile con la persistente potestā dell'associato medesimo di ricorrere all'autoritā giudiziaria).