(massima n. 1)
Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale e può, pertanto, essere esperito limitatamente alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 c.p.c., e si rende conseguentemente inammissibile in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la P.A., ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni di pubblico interesse ovvero disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, tali vicende processuali attengono al merito del procedimento e non alla giurisdizione.