(massima n. 1)
Il regolamento preventivo di giurisdizione č esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, posto che il giudizio di regolamento si svolge, ancorché fra le medesime parti, davanti a giudice diverso da quello che ha proposto la questione di legittimitā costituzionale e, pur configurandosi come incidentale rispetto al giudizio a quo, introduce nondimeno un'autonoma fase del processo.