(massima n. 1)
È ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in relazione ad una causa che successivamente sia stata riunita ad altre, anche se in una di queste sia stata emessa sentenza parziale, non essendo quest'ultima ostativa, in quanto con il ricorso si chiede una pronuncia definitiva sulla giurisdizione da determinarsi, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda, che è quella dell'atto di citazione della causa originaria e non degli atti introduttivi delle cause riunite.