(massima n. 2)
La litispendenza si realizza quando vi sia identitą, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del "petitum", inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di "causa petendi", ossia del fatto costitutivo della domanda, senza che rilevi che un soggetto assuma in una causa la qualitą di attore e nell'altra quella di convenuto. (Principio affermato con riguardo a giudizi relativi ad un licenziamento, del quale, in un primo giudizio, il datore di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimitą e il lavoratore, in via riconvenzionale, l'illegittimitą, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni, domande poi riproposte, a ruoli invertiti, in un secondo giudizio innanzi ad altro giudice).