(massima n. 1)
La parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda gią proposta, mostra, inequivocamente, di preferire una pronuncia nel merito, con conseguente implicita rinuncia all'impugnazione della declinatoria ancora astrattamente ammissibile (o implicito abbandono di quella eventualmente gią intrapresa), senza che possa dolersi del mancato esercizio, ad opera del secondo giudice, della facoltą discrezionale, allo stesso riservata, di sollevare conflitto, mirando la "traslatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 a tutelare l'ordinato svolgimento del processo, unitariamente considerato dalla domanda fino alla sua decisione finale, al fine di garantirne la sua ragionevole durata e di evitarne l'abuso.